Privacy e Legge sulla trasparenza
La legge sulla privacy (D.Lgs
196/20003) e la legge sulla trasparenza (L. 241/1990) fanno riferimento
ai nuovi diritti, definiti di terza generazione, rispetto ai diritti di
libertà e ai diritti sociali.
Le due leggi sono strettamente
correlate, infatti l’estensione di una preclude l’esercizio
dell’altra. Il legislatore ha compiuto uno sforzo per cercare di
bilanciare i due diritti in contrasto fra di loro e la dimostrazione
dell’esistenza del problema sono le numerose pronunce a cui
è stata chiamata la magistratura.
In questo capitolo cercheremo di
dare una informazione il più possibile bilanciata su un
argomento così dibattuto.
La legge sulla trasparenza
La legge 241/90 ha come
finalità quella di assicurare la trasparenza
dell’attività amministrativa e favorirne lo svolgimento
imparziale, concedendo al cittadino il diritto, tramite apposite
procedure, di accedere ai documenti dell’amministrazione
pubblica.
Condizione necessaria per
esercitare il diritto di accesso è la sussistenza di un
interesse personale e concreto per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, di cui il richiedente deve avere la
titolarità.Tale diritto di accesso può essere esercitato
da “chiunque vi abbia interesse” per cui riguarda sia
persone fisiche che giuridiche.
Il responsabile della procedura di
accesso (di solito il dirigente scolastico) deve verificare
l’esistenza di un collegamento tra il documento richiesto e la
posizione del richiedente, valutando la possibilità che
dall’accesso al documento ne tragga un vantaggio.
Il richiedente, tramite richiesta
informale o formale,può ottenere sia la semplice visione del
documento sia la sua riproduzione in copia.
Se risulta possibile evadere
subito la richiesta informale, il documento viene presentato senza
ulteriori procedimenti, altrimenti il richiedente deve compilare in
carta libera una richiesta che contenga i seguenti elementi:
- identità del richiedente o del soggetto sostitutivo con specifica dei poteri rappresentativi;
- individuazione del documento oggetto della richiesta;
- prova dell’interesse personale;
- motivazione della richiesta di accesso, in cui va
dimostrato il collegamento tra la propria posizione e il documento e
che pertanto non deve essere un motivo di semplice conoscenza.
Al ricevimento della richiesta,
l’ufficio competente appone la data di presentazione con un
timbro della scuola rilasciando una ricevuta al richiedente. Da questo
momento l’amministrazione scolastica ha tempo trenta giorni per
completare il procedimento.
L’istanza può essere:
- accolta, con l’indicazione a quale ufficio
rivolgersi e il periodo di tempo per il quale sarà possibile
accedere al documento (non meno di 15 giorni);
- respinta, con adeguata motivazione;
- differita, quando la conoscenza di alcuni
documenti può compromettere l’attività in itinere
(Decreto n. 60 del 10/1/96)
Non tutti i documenti possono
essere oggetto del diritto di accesso, infatti il Ministero della
pubblica istruzione con regolamento n.60 del 10/1/1996 ha escluso i
seguenti documenti:
- rapporti informativi sul personale dipendente;
- documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale;
- documenti di accertamenti e dichiarazioni medico-legali;
- documenti relativi alla salute delle persone;
- interventi dell’autorità giudiziaria o della Corte dei conti relativi a responsabilità penale,
civile o amministrativa;
- relazioni della procura della corte dei conti;
- rapporti all’autorità giudiziaria;
- incarichi ispettivi;
- procedure concorsuali;
- stipula di contratti;
E’ esclusa dal diritto di
accesso anche la corrispondenza di privati e sono altresì
escluse le situazioni finanziarie o patrimoniali utilizzate ai fini
dell’attività amministrativa, per esempio la dichiarazione
dei redditi o la sentenza di separazione o divorzio dei coniugi.
Nel caso in cui venga richiesto
l’accesso a un documento che non è in possesso della
scuola, possiamo avere due tipi di situazioni:
- il documento è stato inviato ad altro ente
(per esempio al comune): in questo caso la pubblica amministrazione che
ha emesso il documento deve trasferire la richiesta di accesso al
comune e notificare al richiedente tale situazione;
- il documento non esiste: in questo caso occorre notificare al richiedente che non esiste.
Di norma non si può comunque respingere un’istanza senza motivazione.
Gli articoli del codice della privacy sull’accesso agli atti
Iniziamo col dire che ovviamente
l’art. 7, che tutela i diritti dell’interessato, è
lo strumento con il quale il cittadino può esercitare un
controllo sui propri dati inseriti nelle banche dati gestite dalle
pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda
specificatamente l’interazione tra le due leggi, l’art. 59
prevede che si faccia riferimento alla legge sulla trasparenza per
quanto riguarda l’accesso ai dati sensibili e giudiziari.
Come eccezione viene poi inserito
nell’art. 60 l’accesso ai dati così detti
“supersensibili”, cioè i dati che riguardano lo
stato di salute: questi dati non possono essere oggetto di accesso
tranne nel caso in cui il diritto da tutelare sia di pari rango
rispetto al diritto alla riservatezza o per la tutela di un diritto
fondamentale.
Nel caso in cui la richiesta di
accesso agli atti coinvolga anche soggetti terzi, la scuola deve
necessariamente inviare a tali controinteressati la comunicazione della
richiesta di accesso agli atti pervenuta. In tal modo i
controinteressati possono far valere i loro diritti, compresi quelli
concernenti la tutela della loro sfera di riservatezza. Anche la
prevalente giurisprudenza considera contraddittori necessari in un
procedimento di accesso agli atti gli eventuali controinteressati.
Prima dell’entrata in vigore
del nuovo codice era prassi comune per i giudici favorire il diritto di
accesso ai documenti per tutelare i diritti fondamentali del cittadino
a scapito del diritto alla riservatezza, mentre in caso di accesso c.d.
conoscitivo, che cioè non era fatto per tutelare i propri
interessi giuridici, prendeva il sopravvento la garanzia della
riservatezza.
Tale impostazione viene di fatto
confermata dalla nuova legge sulla privacy con alcuni opportuni
accorgimenti, quali ad esempio oscurare nei documenti gli
identificativi dati personali di altri soggetti diversi dal richiedente.
Come risolvere i conflitti tra le due leggi
Il diritto di accesso ai dati
personali e gli altri diritti sanciti dal Codice della privacy
riguardano i dati personali (anziché atti e documenti) e possono
essere esercitati dalle persone cui i dati si riferiscono senza
particolari formalità e limitazioni, ad eccezione dei casi di
esclusione tassativamente indicati dal Codice. In particolare, ai fini
dell’esercizio del diritto di accesso ai dati,
l’interessato non è tenuto ad esplicitare le ragioni della
sua richiesta di accesso, che può concernere soltanto le
informazioni riferite alla propria persona e non può essere
estesa ai dati relativi a terzi.
Il diritto di accesso ai documenti
è invece garantito solo in riferimento a documenti della
pubblica amministrazione e di determinati altri soggetti da parte di
chiunque sia portatore di un interesse personale e qualificato per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché da parte
di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi
pubblici o diffusi.
Nel caso di esercizio del diritto
di accesso ai dati, l’amministrazione è tenuta ad
estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni di
carattere personale che riguardano l’interessatoe comunicarle a
quest’ultimo in forma idonea a renderle facilmente comprensibili.
A differenza dell’accesso ai documenti, l’Amministrazione
non è pertanto obbligata ad esibire o a consegnare copia
all’interessato di atti o documenti contenenti le informazioni
che lo riguardano.
Infine per quanto riguarda la
tutela in sede giudiziaria del diritto di accesso ai dati personali e
degli altri diritti sanciti dal Codice, la nuova disciplina prevede che
tutte le controversie riguardanti l’applicazione delle
disposizioni previste dal Codice, comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o
alla loro mancata adozione, competono all’autorità
giudiziaria ordinaria (art. 152).
In relazione alla tutela in sede
giudiziaria del diritto di accesso agli atti amministrativi, la legge
241/90 ha disposto, invece, all’art. 25, comma 5, che contro le
determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso
è dato ricorso, nel termine di 30 gg, al TAR.
La tutela del diritto alla
riservatezza deve essere presa in considerazione a proposito di atti
contenenti valutazioni (ad es. elaborati degli alunni) che, per loro
natura, sono destinati al confronto con quello degli altri studenti in
un contesto che coinvolge direttamente gli altri allievi per un
necessario giudizio di relazione.
Lapossibilità di comunicare
i dati personali degli alunni ad aziende o comunque a terzi ai fini
dell’orientamento o dell’inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro è prevista dall’art. 96 del Codice, che recita:
“1.Al fine di agevolare
l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche
all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione
secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli
esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in
relazione alle predette finalita' e indicati nell'informativa resa agli
interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalita'.
2. Resta ferma la disposizione
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello
studente alla riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti
disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami
mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e
certificati.”
Pertanto la scuola potrà
avvalersi di tale facoltà solo dietro richiesta espressa degli
interessati (o dei genitori per gli alunni minorenni): si noti bene che
non è richiesta l’autorizzazione alla trasmissione dei
dati personali, ma la richiesta degli interessati alla comunicazione
dei loro dati a soggetti terzi.
Per quanto attiene, invece, a
procedimenti d’esame o comunque a procedimenti cheimplicano una
valutazione dei candidati, l’accesso da parte del richiedente
alla visione del proprio elaborato scritto comporta anche la
possibilità di visionare gli elaborati degli altri candidati,
con l’avvertenza di mascherare i nominativi, allo scopo di
conservarne l’anonimato. Ciò perché la tutela della
riservatezza non può precludere il diritto del candidato alla
verifica di una generale ed uniforme applicazione dei criteri fissati
per la valutazione.
In particolare, per poter accedere
ai documenti relativi ad un altro alunno occorre dimostrare di avere un
particolare interesse giuridicamente tutelato alla regolarità
delle operazioni svolte dal consiglio di classe o dalla commissione
valutatrice. Nel caso concreto, tale interesse consiste
nell’accertamento che pertutti gli alunni o per tutti i candidati
sia stato utilizzato lo stesso metro di valutazione e che pertantonon
si siano verificate, al riguardo incongruenze.La sussistenza di tale
interesse deve essere valutata in astratto, senza cioè che possa
essere effettuata alcuna considerazione in ordine alla
possibilità o meno di presentare un ricorso su tali questioni.
Considerazioni analoghe valgono
per ciò che si verifica alla chiusura di ogni anno scolastico in
merito alla richiesta di accesso da parte dei genitori agli atti di
valutazione degli allievi.
Così la scuoladeve
procedere anche nel caso di formulazione di graduatorie di
istitutoriguardanti sia il personale docente che il personale ATA.
Il richiedente l’accesso
agli atti, in caso di formulazione di graduatorie, è portatore
di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità
degli altri aspiranti, egli è pertanto sicuramente legittimato
ad avere visione della documentazione prodotta dai soggetti precedenti
in graduatoria dal momento che l’esercizio del diritto di accesso
è strumentale ai fini di una effettiva tutela di un interesse
iuridicamente rilevante. L’amministrazione deve comunque limitare
l’accesso ai soli documenti indispensabili per la tutela
dell’interesse del richiedente.
Nei casi sopra descritti,
però, il diritto di accesso si sostanzierà nella
possibilità di prendere visione degli elaborati, ma non di
estrarne copia.
Un altro caso di conflitto tra le
due leggi si può trovare, sempre in materia di graduatorie,
quando un docente chiede di poter accedere alla documentazione
sanitaria relativa alla legge 104 presentata dai colleghi. In questo
caso occorre, come sempre in questi casi, contemporaneamente assicurare
la trasparenza degli atti amministrativi senza violare la privacy degli
interessati, consentendo l’accesso alla documentazione sanitaria
ma con i nominativi oscurati. A questo punto se il richiedente non si
ritiene soddisfatto, potrà fare ricorso al Tar competente.
Davanti ad una richiesta specifica del Tar l’amministrazione
potrà far accedere il richiedente ai dati, completi di
indentificativi.
Non possono essere accolte,
invece, le richieste di pubblicazione dei dati riferiti a erogazioni di
emolumenti in favore di docenti per attività aggiuntive (FIS).
Questo perché la pubblicazione di tali dati acquisterebbe il
carattere di diffusione di dati personali e come tale sarebbe lesiva
dell’interesse alla riservatezza dei soggetti coinvolti.
In realtà,si sono
verificati alcuni casi dubbi circa la posizione
dell’amministrazione scolastica nell’applicazione della
legge 241/90 considerata l’incidenza della normativa che ha
istituito la figura del “Dirigente Scolastico” e che
prevede una separazione tra le funzioni di indirizzo politico
amministrativo attribuite al Consiglio di istituto e quelle di gestione
attribuite al Dirigente scolastico.In merito a quest’ultima
funzione, non sussiste un obbligo di comunicazione al Consiglio di
istituto dei dati personali e quindi neppure degli importi assegnati ai
singoli dipendenti per le attività aggiuntive a carico del Fondo
di istituto, bastando, viste le funzioni attribuite al Consiglio di
istituto, la conoscenza dell’ammontare complessivo dellasomma
spesa e del relativo titolo di imputazione giuridica. Non sussiste
nemmeno il diritto del singolo componente del consiglio di istituto
come tale ad accedere ai relativi atti e documenti amministrativi per
un controllo di regolarità di gestione, ponendosi il diritto di
accesso in relazione a situazionigiuridiche soggettive, unicamente al
fine di assicurare la trasparenza dell’attività
amministrativa.
Ulteriori dubbi possono sorgere
circa la possibilità di accesso, da parte delle RSUdi istituto,
alla documentazione concernente l’erogazione di fondi relativi ad
attività aggiuntive dei docenti, che rientrano nelle
modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF.
La comunicazione di tali dati non
rientra tra gli obblighi di informazione preventiva, che riguardano i
progetti retribuiti con il fondo di istituto, i criteri di retribuzione
e di utilizzazione del personale nello svolgimento delle
attività aggiuntive, dati, comunque, inerenti alla generale
attività di organizzazione del lavoro.
In questo caso, si ritiene che
l’adempimento informativo da parte del Dirigente scolastico nei
confronti delle RSU di istitutoriguardi solo i nominativi del personale
utilizzato in tali attività, senza menzionare l’impegno
orario e gli importi erogati.
Precedentemente all’entrata
in vigore del nuovo codice Privacy il tribunale di Cassinoaveva invece
accolto il ricorso avanzato dalla RSU di istituto contro il
Dirigentescolastico che aveva negato l’accesso alle tabelle di
liquidazione dei compensi ai docentiimpegnati in attività e
progetti retribuiti con il fondo di istituto argomentando che la non
pubblicazione delle suddette tabelle integrasse gli estremi della
condotta antisindacale, in quanto limitativa dell’attività
delle delegazioni sindacali trattanti e lesiva di una prerogativa
riconosciuta alle stesse dalla contrattazione collettiva .
Alla luce del nuovo Codice si ritengono superate tali argomentazioni, come si evince da quanto suesposto. |